Art. 4.
(Elezioni primarie).

      1. I partiti politici che intendano concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono promuovere elezioni primarie a scrutinio segreto tra elettori ed elettrici.
      2. Gli statuti determinano i criteri per la ripartizione delle spese di organizzazione delle elezioni primarie tra le varie articolazioni territoriali.
      3. Gli statuti dei partiti che organizzano le elezioni primarie assicurano piena parità di condizioni tra candidati e candidate.
      4. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di propaganda e di spese elettorali.
      5. Le spese sostenute dai candidati alle elezioni primarie non possono comunque superare il tetto di un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni del medesimo livello.
      6. Nel caso in cui i partiti politici scelgano di non promuovere elezioni primarie, i relativi statuti prevedono forme alternative di consultazione tra iscritte e iscritti.